Art. 1014 c.c.Estinzione dell'usufrutto

Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:

  • 1)per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
  • 2)per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
  • 3)per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1014 · fonte su Normattiva