Art. 1014 c.c. — Estinzione dell'usufrutto
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
- 1)per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
- 2)per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
- 3)per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva