Art. 1026 c.c. — Applicabilita' delle norme sull'usufrutto
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Diritto di abitazione - Equiparazione a fini fiscali, nonostante il minor valore, all’usufrutto - Prospettata lesione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Le differenze di contenuto sul piano civilistico del diritto di abitazione rispetto all'usufrutto, segnatamente dal punto di vista delle facoltà di godimento, non sono trasferibili in modo automatico al campo del diritto tributario: sicché il legislatore, pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate, ben può individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori che le accomunano, per porli a base di un identico regime fiscale. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione, attribuendo ad essi lo stesso valore imponibile. - In tema di giudizio di uguaglianza, v. citata sentenza n. 89/1996. - Con riferimento alla disciplina catastale, cfr. citate sentenze n. 16/1965 e n. 263/1994.
Riguarda anche
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 48 — Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza fra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione…
Art. 52
… aprile 1986, n. 131) 1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto…
Art. 394 — Obblighi dei mutuatari
Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale e' stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso. La violazione di tale divieto costituisce…
Art. 86
… 2-bis, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per le formalita' relative agli immobili situati nei territori ivi indicati. 2. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicita'…
Art. 15 — Cause relative a beni immobili
Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le…
Art. 636 — Divieto di nozze
… condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nessuna innovazione notevole è stata apportata al contenuto tradizionale di questi istituti. Le norme del codice del 1865 sono state per altro emendate e semplificate. Il diritto d'uso è riferito, come nel codice anteriore, ai bisogni del titolare e della sua famiglia (art. 1021). Quanto alla valutazione dei bisogni dell'usuario, si è chiarito che conviene tener conto della sua condizione sociale, perchè è ovvio che i bisogni variano da persona a persona. Nel determinare l'ambito della famiglia, si è completata la formula del codice del 1865 (art. 523), comprendendo tra i figli anche gli adottivi, i naturali riconosciuti e gli affiliati; si sono ricomprese inoltre nell'ambito della famiglia le persone che convivono con il titolare del diritto allo scopo di prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (art. 1023). Delle servitù prediali. DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 487
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1026 · fonte su Normattiva