Art. 1029 c.c. — Servitu' per vantaggio futuro
[1]E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
[2]E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva