Art. 1029 c.c.Servitu' per vantaggio futuro

[1]E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

[2]E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1029 · fonte su Normattiva