Art. 103 c.c.Atto di opposizione

[1]L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art103 · fonte su Normattiva