Art. 1030 c.c. — Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva