Art. 104 c.c.Effetti dell'opposizione

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[1]L'opposizione fatta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.

[2]Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art104 · fonte su Normattiva