Art. 104 c.c. — Effetti dell'opposizione
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[1]L'opposizione fatta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.
[2]Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva