Art. 1046 c.c. — Norme per l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva