Art. 1052 c.c. — Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 maggio 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo e' inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non puo' essere ampliato.
[2]Il passaggio puo' essere concesso dall'autorita' giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 maggio 1999 · versione 0 su Normattiva