Art. 1101 c.c.
Quote dei partecipanti
[1]Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
[2]Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva