Art. 1118 c.c. — Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
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[1]Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e' proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
[2]Il condomino non puo', rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva