Art. 1118 c.c.Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

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[1]Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e' proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

[2]Il condomino non puo', rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1118 · fonte su Normattiva