Art. 1122 c.c. — Opere su parti di proprieta' o uso individuale
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Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta', non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva