Art. 1122 c.c.Opere su parti di proprieta' o uso individuale

[1]((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

[2]In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea)).

Testo vigente dal 18 giugno 2013, tuttora in vigore · versione 257 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1122 · fonte su Normattiva