Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Delibera condominiale di autorizzazione all’allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi - Domanda di accertamento della non conformità alla legge o al regolamento - Natura giuridica - Azione di accertamento della nullità - Proponibilità da parte del condomino presente all'assemblea - Condizioni - Interesse concreto e attuale - Voto favorevole dello stesso condomino - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in un'assemblea di condominio, avente ad oggetto l'autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell'allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi, integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può, pertanto, essere proposta dal condomino che, pur avendo partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, abbia un interesse concreto e attuale all'eliminazione della situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla delibera; non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all'art. 1421 c.c. non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall'altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è estranea alla materia sostanziale.
Cass. civ. n. 29917/2025Sez. 2Rv. 676253-01
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 1117 Codice civileart. 157 Codice di procedura civile
Precedenti: 666706-01, 639417-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Criteri di redazione del rendiconto - Per cassa e per competenza - Rispettivi contenuti.
Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. deve essere redatto sia per cassa, con indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell'anno, che per competenza, con specifica indicazione degli impegni di spesa realizzati, pagati e non pagati, nonché delle quote, ordinarie e straordinarie, previste, deliberate, incassate e non incassate, nel corso del predetto arco temporale ed afferenti al medesimo.
Cass. civ. n. 25446/2025Sez. 2Rv. 676028-01
Riguarda ancheart. 1130 Codice civile
Precedenti: 674737-05, 669175-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI Spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'amministratore senza preventiva autorizzazione - Ratifica da parte dell'assemblea - Ammissibilità - Limiti - Mancanza di indifferibilità e urgenza - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Approvazione ex post del consuntivo - Legittimità.
L'assemblea condominiale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135 c.c., ha il potere di ratificare le spese effettuate dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili e urgenti e di approvare ex post il consuntivo delle opere, così sanando la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione e ripartizione del relativo importo.
Cass. civ. n. 20541/2025Sez. 2Rv. 675630-01
Riguarda ancheart. 1130 Codice civile
Precedenti: 490697-01, 609158-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Poteri dell'assemblea condominiale d'invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio, i poteri dell'assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, solo quando tale invasione sia stata da essi specificamente accettata, o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione, adottato a maggioranza anziché all'unanimità, la sostituzione dell'originario impianto idrico di un edificio condominiale con uno a servizio dei soli appartamenti e non anche dei locali commerciali, senza considerare che il ricorrente, proprietario di un terraneo commerciale, non aveva accettato tale modificazione, che lo aveva privato del godimento di una cosa comune).
Cass. civ. n. 20544/2025Sez. 2Rv. 675755-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civileart. 1120 Codice civileart. 1138 Codice civileart. 1322 Codice civile
Precedenti: 601417-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Delibera assembleare - Oggetto - Beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini - Nullità - Fondamento.
In tema di condominio edilizio, non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea occuparsi dei beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi e, pertanto, è nulla la delibera condominiale con cui si dispone che l'accesso al tetto dell'edificio, parte comune ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., in assenza del consenso unanime dei condomini, avvenga passando sulla proprietà esclusiva del proprietario di una singola unità immobiliare.
Cass. civ. n. 16893/2025Sez. 2Rv. 675300-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civile
Precedenti: 673985-01, 665048-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze - Fattispecie. · COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA In genere.
In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto valida la delibera avente ad oggetto la "manutenzione generale dei due corpi di fabbrica" condominiali adottata senza la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012). 45 <!-- pag. 46 -->
Cass. civ. n. 15346/2025Sez. 2Rv. 675679-01
Riguarda ancheart. 1130 Codice civileart. 1133 Codice civileart. 1136 Codice civile
Precedenti: 639967-01, 605856-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).