Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Violazioni tali da determinare la nullità della sanzione disciplinare - Limitazione a quelle idonee a ledere il diritto di difesa dell’incolpato - Sussistenza - Conseguenze. · TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE In genere. 92 <!-- pag. 93 --> In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all.
A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione delle previsioni procedimentali incidenti sul diritto di difesa dell'incolpato, sicché, ove le violazioni rilevabili nell'iter procedimentale risultino irrilevanti rispetto ai passaggi previsti come necessari a tutela delle garanzie dell'incolpato, è inapplicabile anche la tutela risarcitoria ex art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la costituzione ex post del Consiglio di disciplina, rispetto al momento della richiesta del lavoratore, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato e che l'omessa delega di indagini ai funzionari da parte del Direttore costituisse una fattispecie di "mancato rispetto delle competenze", tutelabile in via risarcitoria, attenendo alla fase antecedente l'inizio del procedimento disciplinare).
Cass. civ. n. 2377/2026Sez. LRv. 677816-01
Riguarda ancheart. 18 Statuto dei lavoratoriart. 1 legge 92/2012art. 1418 Codice civile
Precedenti: 677762-01, 673565-01, 644525-01, 666975-02
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Possibilità di rilievo d'ufficio nel giudizio di appello - Limiti - Fattispecie.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).
Cass. civ. n. 34049/2025Sez. 3Rv. 677194-01
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 675464-01, 674164-01, 673876-01, 633509-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Delibera condominiale di autorizzazione all’allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi - Domanda di accertamento della non conformità alla legge o al regolamento - Natura giuridica - Azione di accertamento della nullità - Proponibilità da parte del condomino presente all'assemblea - Condizioni - Interesse concreto e attuale - Voto favorevole dello stesso condomino - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in un'assemblea di condominio, avente ad oggetto l'autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell'allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi, integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può, pertanto, essere proposta dal condomino che, pur avendo partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, abbia un interesse concreto e attuale all'eliminazione della situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla delibera; non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all'art. 1421 c.c. non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall'altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è estranea alla materia sostanziale.
Cass. civ. n. 29917/2025Sez. 2Rv. 676253-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civileart. 1135 Codice civileart. 157 Codice di procedura civile
Precedenti: 666706-01, 639417-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Clausola di pattuizione di interessi - Nullità per violazione della disciplina antiusura - Oneri di allegazione - Contenuto - Deficienze assertorie - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Esclusione - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.
Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).
Cass. civ. n. 25305/2025Sez. 3Rv. 676344-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 1815 Codice civileart. 2 legge 108/1996
Precedenti: 672530-01, 658833-03
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Fondamento.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Cass. civ. n. 23843/2025Sez. 1Rv. 675929-01
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 41 Costituzioneart. 1418 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 633503-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - LEGITTIMAZIONE Nullità del contratto - Azione di nullità - Interesse ad agire - Necessità.
La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall' art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite.
Cass. civ. n. 22266/2025Sez. 2Rv. 676275-02
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 543069-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Deduzione nella comparsa conclusionale - Emergenza della nullità dagli elementi acquisiti al processo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
Cass. civ. n. 22102/2025Sez. 3Rv. 675454-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 1346 Codice civileart. 366 Codice di procedura civile
Precedenti: 666118-01, 670332-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Riqualificazione come eccezione ex art. 345, secondo comma, c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità - Esclusione - Esame nel merito - Necessità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione. 121 <!-- pag. 122 -->
Cass. civ. n. 15277/2025Sez. LRv. 675591-01
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 655652-01, 633566-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici di una nullità - Mancata rilevazione - Rilevabilità da parte del giudice del rinvio - Preclusione - Fondamento - Limiti.
La mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, impedisce la sua rilevabilità al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens.
Cass. civ. n. 14869/2025Sez. 2Rv. 675361-01
Riguarda ancheart. 383 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civile
Precedenti: 668914-01, 673218-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Ragioni.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale.
Cass. civ. n. 14537/2025Sez. 3Rv. 674981-01
Riguarda ancheart. 1419 Codice civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 643337-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Credito al consumo - Estinzione anticipata - Rimborso - Clausola contrattuale di esclusione - Nullità - Fondamento - Rilievo officioso - Doverosità. · MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.
Cass. civ. n. 14528/2025Sez. 3Rv. 674980-02
Riguarda ancheart. 33 Codice del consumoart. 36 Codice del consumoart. 125 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 668971-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Impugnazione del licenziamento - Causa petendi - Individuazione - Deduzione in appello di un diverso profilo di illegittimità - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità. · PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE In genere.
La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso 277 <!-- pag. 278 --> introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.
Cass. civ. n. 10966/2025Sez. LRv. 674802-01
Riguarda ancheart. 7 legge 300/1970art. 99 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 653619-01, 636234-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - LEGITTIMAZIONE Azione di nullità contrattuale - Legittimati - Interesse ad agire - Dimostrazione dell'interesse in concreto delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica.
Cass. civ. n. 10703/2025Sez. 2Rv. 674926-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 657090-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).