Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità da contatto sociale - Presupposti - Fattispecie.
La responsabilità da contatto sociale postula l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per lo svolgimento di un'attività richiedente un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato - soggetta a regole di condotta prescritte dalla legge, specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi ad essa potenzialmente connessi -, con il conseguente affidamento del soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza in ordine alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della qualificazione come da contatto sociale della responsabilità di un geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile, aveva condannato il professionista a risarcire il danno nei confronti del proprietario del bene, nonostante l'incarico gli fosse stato conferito dal conduttore).
Cass. civ. n. 28758/2025Sez. 3Rv. 676628-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 657617-01, 660023-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Forniture di ausili ortopedici - Rapporto obbligatorio - Sequenza procedimentale ex d.m. n. 332 del 1999 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento. · PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.
La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Cass. civ. n. 26388/2025Sez. 1Rv. 676364-01
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 231/2002art. 3 d.lgs. 231/2002art. 1224 Codice civile
Precedenti: 669636-01
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzi obbligatori - Oneri di urbanizzazione e realizzazione di opere comuni - Obbligazioni propter rem - Applicabilità nei confronti dei successivi acquirenti - Esclusione. · URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - COMPARTI EDIFICATORI In genere.
In tema di consorzi obbligatori, non sono configurabili come obbligazioni reali (o "propter rem") le obbligazioni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei soggetti proprietari che non hanno preso parte alla negoziazione con l'ente pubblico.
Cass. civ. n. 16996/2025Sez. 3Rv. 675330-01
Precedenti: 670654-01, 660381-01, 601411-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità della P.A. per il danno da incolpevole affidamento su provvedimento ampliativo annullato - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio.
In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.
Cass. civ. n. 13289/2025Sez. 3Rv. 674874-02
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 2 Legge sul procedimento amministrativoart. 7 Codice del processo amministrativoart. 30 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 645834-02, 657613-01, 666882-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità della P.A. - Provvedimento ampliativo successivamente annullato - Danno da incolpevole affidamento - Fatti verificatisi dopo l'avvio del giudizio - Condizione soggettiva di buona fede - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità della P.A., non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato in sede giurisdizionale, sia perché la consapevolezza della pendenza del giudizio impugnatorio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede ed è, quindi, logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, sia perché le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria del privato, che aveva fatto affidamento sulla circostanza che la P.A., nel giudizio di impugnazione del provvedimento ampliativo, aveva strenuamente sostenuto la sua legittimità e non ne aveva sospeso l'efficacia in via di autotutela). 224 <!-- pag. 225 -->
Cass. civ. n. 13289/2025Sez. 3Rv. 674874-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 2 Legge sul procedimento amministrativoart. 7 Codice del processo amministrativoart. 30 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 674443-01, 674592-01, 657613-01, 668740-01
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del 208 <!-- pag. 209 --> corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza.
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.
Cass. civ. n. 11827/2025Sez. 3Rv. 674767-01
Riguarda ancheart. 1460 Codice civileart. 1571 Codice civileart. 27 Legge sull’equo canoneart. 34 Legge sull’equo canoneart. 69 Legge sull’equo canoneart. 71 Legge sull’equo canonee altri 1
Precedenti: 550472-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).