Art. 118 c.c. — Difetto di eta'
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[1]Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non e' pervenuta all'eta' fissata nel primo comma dell'art. 84, non puo' essere impugnato quando e' trascorso un mese dal raggiungimento di tale eta'.
[2]Non puo' neppure essere impugnato per difetto di eta' della moglie, quando la moglie e' rimasta incinta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva