Art. 1180 c.c.
Adempimento del terzo
[1]L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
[2]Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva