Art. 1180 c.c.Adempimento del terzo

[1]L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

[2]Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1180 · fonte su Normattiva