Art. 1185 c.c.Pendenza del termine

[1]Il creditore non puo' esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

[2]Tuttavia il debitore non puo' ripetere cio' che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso pero' egli puo' ripetere, nei limiti della perdita subita, cio' di cui il creditore si e' arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1185 · fonte su Normattiva