Art. 12 c.c.Persone giuridiche private

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[1]Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale.

[2]Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo' delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro decreto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art12 · fonte su Normattiva