Art. 12 c.c. — Persone giuridiche private
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[1]Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale.
[2]Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo' delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro decreto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva