Art. 1234 c.c. — Inefficacia della novazione
[1]La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.
[2]Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva