Art. 1263 c.c.
Accessori del credito
[1]Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
[2]Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
[3]Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva