Art. 1304 c.c. — Transazione
[1]La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
[2]Parimenti, se e' intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva