Art. 1321 c.c.
Nozione
Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Nozione
Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto definitivo - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Limiti - Obblighi preliminari funzionali alla stipula del definitivo - Inadempimento - Rilevanza - Fattispecie.
Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1351 Codice civileart. 1218 Codice civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1321 · fonte su Normattiva
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Espletamento di fatto delle mansioni dirigenziali - Acquisto della qualifica - Clausola contrattuale che ne subordina l'efficacia al formale riconoscimento datoriale - Nullità - Sussistenza - Ragioni. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE In genere.
La clausola contrattuale che subordina il riconoscimento della qualifica dirigenziale all'esistenza di un formale provvedimento del datore di lavoro è affetta da nullità, in quanto non meritevole di tutela ex art. 1321 c.c. e in contrasto con norma imperativa, attribuendo rilievo decisivo a un atto discrezionale e insindacabile del datore di lavoro, in violazione del principio - inderogabile in danno del lavoratore - sancito dall'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis vigente, in tema di diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Riguarda ancheart. 2095 Codice civileart. 2103 Codice civileart. 1418 Codice civile
Precedenti: 636422-01, 612901-01
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 – Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti esclusi dalla cessione - Individuazione - Criteri. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 99/2017art. 1362 Codice civile
Precedenti: 673776-01, 668449-01, 669814-01, 664364-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).