Art. 1381 c.c. — Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva