Art. 1383 c.c. — Divieto di cumulo
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO Divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. - Rinuncia implicita a una domanda - Interesse della controparte a censurare la scelta - Insussistenza - Fondamento. 175 <!-- pag. 176 --> Il divieto di cumulo previsto dall'art.1383 c.c. - escludendo la possibilità di chiedere sia la prestazione principale che la penale per inadempimento - non impedisce al creditore che abbia inizialmente agito cumulando le due domande, spontaneamente, o anche su sollecitazione del Giudice - nell'esercizio dei poteri di direzione del processo ex art. 175 c.p.c. - di rinunciare espressamente o tacitamente a una delle due, pure nel corso del processo; ne consegue che, nella detta ipotesi, la controparte non ha interesse a censurare la scelta, poiché, trattandosi di rinuncia alla domanda e non di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non è necessario il consenso del destinatario dell'atto abdicativo.
Riguarda ancheart. 306 Codice di procedura civile
Precedenti: 546126-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO Divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. - Rinuncia implicita a una domanda - Interesse della controparte a censurare la scelta - Insussistenza - Fondamento. 175 <!-- pag. 176 --> Il divieto di cumulo previsto dall'art.1383 c.c. - escludendo la possibilità di chiedere sia la prestazione principale che la penale per inadempimento - non impedisce al creditore che abbia inizialmente agito cumulando le due domande, spontaneamente, o anche su sollecitazione del Giudice - nell'esercizio dei poteri di direzione del processo ex art. 175 c.p.c. - di rinunciare espressamente o tacitamente a una delle due, pure nel corso del processo; ne consegue che, nella detta ipotesi, la controparte non ha interesse a censurare la scelta, poiché, trattandosi di rinuncia alla domanda e non di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non è necessario il consenso del destinatario dell'atto abdicativo.
Rv. 675759-01
Collegamenti
Art. 133 — Divieto di cumulo
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non e' ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. Il divieto di cui sopra opera nei casi di: a) …
Art. 190
La Cassa depositi e prestiti, mediante contratto da stipularsi, a cifra del funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con l'Ente stesso e con la cooperativa interessata, concede il mutuo autorizzato, subordinando l'inizio della somministrazione alla presentazione…
Art. 145.3 — Cumulo di procedimenti amministrativi e penali
In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purche' il cumulo sia strettamente…
Art. 144
Riscossione di somme rimborsate per inesigibilita' o comprese nella domanda L'agente della riscossione che, avendo riscosso somme comprese in domande di rimborso per inesigibilita' o gia' rimborsate, non provvede in tutto o in parte alla comunicazione o al versamento…
Art. 1952 — Divieto di agire contro il debitore principale
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo' opporgli …
Art. 511 — Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il valore giuridico dato alla clausola penale dall'art. 1382 è quello di limitare il danno, salvo che le parti non ne abbiano convenuto il risarcimento integrale. Nell'art. 1382 non si allude alla funzione coercitiva che alla clausola assegnava l'art. 1209 cod. civ. del 1865, perchè tale funzione è solo indirettamente esercitata dalla penale, mentre direttamente la coazione all'adempimento viene dall'obbligo di risarcire il danno, di cui la clausola agevola l'esecuzione: la agevola evitando la prova del danno (art. 1382, secondo comma). Il risarcimento del danno superiore all'importo della pena è consentito (se le parti lo hanno convenuto), per un avvicinamento al sistema romanistico che, com'è noto, era contrario alla disposizione dell'art. 1230, secondo comma, cod. civ. del 1865. La penale non può esaurire sempre l'importo dei danni, perchè talvolta le parti non hanno, al momento del contratto, una nozione esatta della lesione patrimoniale che potrà derivare dall'inadempimento. Se la pena si fosse considerata limite legale del risarcimento, si sarebbe frustrato l'accennato scopo di indiretta coazione che essa spiega: e infatti, quando l'importo della pena fosse inferiore al danno da risarcire, il debitore non avrebbe in essa uno stimolo ad adempiere. Si è conferito al giudice il potere di ridurre la penale eccessiva, ossia sproporzionata all'interesse che ha il creditore all'adempimento (art. 1384). Tale disposizione, fondata sulla equità, mira a contenere l'autonomia dei contraenti, in modo da impedire che il risultato dell'accordo sia usuraio (cfr. anche l'art. 1526, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 632
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1383 · fonte su Normattiva