Art. 139 c.c. — Cause di nullita' note a uno dei coniugi
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Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila. L'altro coniuge ha diritto a una congrua indennita', anche se non da' la prova specifica del danno sofferto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva