Art. 1428 c.c. — Rilevanza dell'errore
L'errore e' causa di annullamento del contratto quando e' essenziale ed e' riconoscibile dall'altro contraente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'errore e' causa di annullamento del contratto quando e' essenziale ed e' riconoscibile dall'altro contraente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE Vendita di opere d'arte - Autenticità dell'opera - Errore di uno o di entrambi i contraenti - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sull'effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ex art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della conclusione dell'accordo. (Fattispecie in tema di vendita di dipinto dichiarato autentico e successivamente risultato contraffatto).
Riguarda ancheart. 1338 Codice civileart. 1429 Codice civileart. 1431 Codice civileart. 1453 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 512100-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sull'effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ex art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della conclusione dell'accordo. (Fattispecie in tema di vendita di dipinto dichiarato autentico e successivamente risultato contraffatto).
Rv. 676534-01
Collegamenti
Art. 1429 — Errore essenziale
L'errore e' essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi…
Art. 1431 — Errore riconoscibile
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.…
Art. 1427 — Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.…
Art. 1439 — Dolo
Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti…
Art. 1430 — Errore di calcolo
L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.…
Art. 1432 — Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel regolare l'annullabilità del contratto il codice si riferisce espressamente solo all'incapacità (art. 1425 e seguenti) e al vizio di consenso di una delle parti (art. 1427 e seguenti), perchè ha voluto considerare esclusivamente le due cause tipiche di invalidità relativa; di invalidità cioè condizionata alla reazione del soggetto nel cui interesse è stata posta la norma violata. Ma è chiaro che la disciplina dettata a proposito delle due ipotesi suddetta debba osservarsi, in via di massima, anche quando l'annullabilità si ricolleghi a causa diverse. All'incapacità della parte doveva essere mantenuto l'effetto di rendere annullabile e non nullo il contratto, non solo per la tendenza del nuovo codice a conservare quanto più è possibile il contratto, ma anche perchè, potendo in concreto il contratto concluso da un incapace non recar danno alla sua sfera economica e giuridica, la sanzione della nullità sarebbe stata sproporzionata. Si è avuto pure riguardo al fatto che l'art. 428 considera l'incapacità naturale quale causa di annullabilità e non di nullità del contratto. Dei vizi del consenso.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 651
Si è affermato che i vizi del consenso non inducono nullità ma solo annullabilità del contratto per condurre sotto la tutela del diritto rapporti posti in essere in modo non regolare, se la parte interessata, sia disposta a tollerarli rinunciando all'impugnativa (art. 1442) ovvero se la controparte offra di rettificare le condizioni del contratto e di darvi esecuzione (art. 1432). L'errore si raffigura come causa di annullabilità anche quando, secondo la terminologia corrente, possa qualificarsi ostativo (art. 1429 e 1433). Già la distinzione fra l'errore che determina una divergenza fra la dichiarazione e la volontà e l'errore che vizia la formazione della volontà dichiarata, è difficilmente riconducibile alla tradizione romanistica. Non sempre accolta dalla dottrina moderna, per quanto passata nella pratica della giurisprudenza, la distinzione non giustifica il diverso trattamento delle due ipotesi, perchè la dichiarazione esiste in re anche quando sia affetta da errore ostativo, ed essa in tal caso può provocare ugualmente affidamenti di buona fede, le cui conseguenze devono essere salvaguardate. L'effetto giuridico della dichiarazione non può ritenersi subordinato alla corrispondenza tra dichiarazione e volontà se il contenuto della dichiarazione deve ricercarsi nell'esteriore contegno del dichiarante e nelle circostanze che lo accompagnano; donde, non soltanto si richiede l'essenzialità dell'errore come condizione perchè il vizio possa farsi valere ma, almeno per i contratti, anche la sua riconoscibilità (articoli 1428, 1429 e 1431). Il requisito dell'essenzialità dell'errore viene determinate dal nuovo codice con riguardo a criteri obiettivi (art. 1429 n. 2), in armonia alla tutela dell'affidamento cui si ispira la nuova disciplina dell'interpretazione (n. 624): l'errore deve essere motivo oggettivamente determinante il consenso in conformità alle concezioni che dominano nella coscienza generale e al comune apprezzamento della materia in questione. Il codice fa, a proposito dell'errore essenziale, un'elencazione che ha riguardo ad ipotesi tipiche e che quindi non esprime concetti tassativi. Altri casi di essenzialità potranno essere rilevati dall'interprete, in relazione a singole ipotesi di fatto, quando queste abbiano le medesime caratteristiche delle ipotesi previste dalla legge, per guisa che possano elevarsi fino all'importanza giuridica di queste. Quanto al requisito della riconoscibilità, esso si è imposto per la considerazione che l'errore occulto del dichiarante non deve turbare le aspettative del destinatario fondate sulla dichiarazione. La buona fede del destinatario non deve essere sacrificata alle esigenze di un intento che non fu palesato, e che perciò non potè essere preso in considerazione dalla controparte nella valutazione complessiva del contegno del dichiarante. Sarebbe incoerente ammettere che, pur attraverso il mezzo di una pronuncia giudiziale, sia fatto valere in qualche modo un interesse non esteriorizzato, se la sicurezza del credito e degli scambi ha imposto di dare rilevanza giuridica solo all'affidamento creato dal significato che socialmente può dare alla dichiarazione, nel quale soltanto si concreta e vive l'unico intento che il diritto riconosce e tutela. Riconoscibilità dell'errore non significa però evidenza del medesimo; ma è un grado di apparenza da adeguarsi agli svariati casi pratici. Perciò l'art. 1431 pone il concetto di riconoscibilità in una sfera relativa, che in concreto si costituisce con riferimento al contenuto del contratto, alle circostanze in cui esso giunge a perfezione e alle qualità dei contraenti. Ma un'altra caratteristica riveste il concetto di errore riconoscibile. La sua apparenza deve essere tale che possa essere rilevata da una persona di normale diligenza e senza richiedere indagini maggiori di quelle che tale persona suole fare per individuare la volontà dell'altra parte. Da tal profilo la scusabilità cambia di incidenza, e passa dal soggetto che ha emesso la dichiarazione viziata, al destinatario di questa; muta anche oggetto, perchè non si riferisce alla formazione dell'errore, ma alla sua mancata scoperta.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 652
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1428 · fonte su Normattiva