Art. 1489 c.c. — Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
[1]Se la cosa venduta e' gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza puo' domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.
[2]Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva