Art. 1497 c.c.
Mancanza di qualita'
[1]Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
[2]Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e' soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva