Art. 1557 c.c. — Impossibilita' di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva