Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI Locazione - Obbligo di stipulare una fideiussione annuale a garanzia del pagamento del canone - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Esclusione - Fondamento. · LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE In genere.
La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.
Cass. civ. n. 31459/2025Sez. 3Rv. 677187-01
Riguarda ancheart. 1346 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 1598 Codice civile
Precedenti: 666056-01
LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE Affitto d’azienda - Differenze rispetto alla locazione di immobile - Conseguenze - Esenzione ex art. 10 d.P.r. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.
Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.
Cass. civ. n. 24472/2025Sez. 2Rv. 676273-01
Riguarda ancheart. 10 Testo unico IVAart. 2555 Codice civileart. 2562 Codice civile
Precedenti: 657146-01, 596699-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Immobile locato - Pignoramento dell’immobile - Diritto dei creditori, a mezzo del custode, di ottenere il pagamento del canone di locazione - Legittimazione del locatore ad esperire l’azione di arricchimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.
Nel caso di immobile locato dal debitore in un momento successivo al pignoramento del bene, sussiste il diritto dei creditori procedenti e intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato, diritto che comporta la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell'aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l'indennità di occupazione dovuti per l'immobile pignorato e l'esclusione della concorrente legittimazione del locatore; conseguentemente difetta, altresì, un ingiustificato arricchimento dell'occupante e un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto un indennizzo in favore del conduttore-sublocatore di bene immobile, richiesto con riferimento ad una porzione indivisa dello stesso cespite immobiliare).
Cass. civ. n. 20696/2025Sez. 3Rv. 675129-01
Riguarda ancheart. 559 Codice di procedura civileart. 2912 Codice civileart. 2041 Codice civile
Precedenti: 647901-01, 667399-02
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del 208 <!-- pag. 209 --> corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza.
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.
Cass. civ. n. 11827/2025Sez. 3Rv. 674767-01
Riguarda ancheart. 1460 Codice civileart. 1173 Codice civileart. 27 Legge sull’equo canoneart. 34 Legge sull’equo canoneart. 69 Legge sull’equo canoneart. 71 Legge sull’equo canonee altri 1
Precedenti: 550472-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Compensazione nel concordato preventivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 2005/2025Sez. 1Rv. 673550-01
Riguarda ancheart. 1243 Codice civile
Precedenti: 637773-01, 637914-01, 664061-01, 641526-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).