È stato criticato il sistema del progetto per quanto riguarda gli obblighi del mantenimento e degli alimenti in caso di separazione tra coniugi, osservandosi che esso pone sullo stesso piano il coniuge non colpevole, che ha ottenuto la separazione, e il coniuge colpevole, contro il quale la separazione è stata dichiarata, in quanto che attribuisce in ogni caso al coniuge separato il diritto agli alimenti nella misura dello stretto necessario (articoli 428 e 433 del progetto definitivo). Ciò costituirebbe un'innovazione rispetto al codice del 1865, secondo il quale il coniuge colpevole aveva diritto, a norma dell'art. 156, agli alimenti in caso di bisogno, mentre il coniuge incolpevole conservava sempre il diritto al mantenimento, diritto assai più ampio e di diverso fondamento, poichè prescinde dal bisogno e può allargarsi fino a comprendere le spese voluttuarie. Devesi rilevare in proposito che il progetto non intendeva portare innovazioni al sistema del codice. Come, pur mancando una esplicita norma, si riteneva, secondo il vecchio codice, che il coniuge separato senza sua colpa conservasse il diritto al mantenimento, così lo stesso principio si sarebbe potuto dedurre dal sistema del progetto, il quale nell'art. 161 si limitava a disciplinare l'ipotesi del coniuge separato per propria colpa. Comunque, nella redazione dell'art. 156, corrispondente all'art. 161 del progetto, si è tenuto largo conto dei suggerimenti avuti, aggiungendosi una disposizione sui diritti del coniuge incolpevole e ponendosi questa disposizione al principio dell'articolo, sembrando più esatto prevedere per prima questa ipotesi, nella quale la posizione giuridica del coniuge subisce mutamenti meno rilevanti per effetto della separazione. Nel regolare la posizione del coniuge colpevole, è stato espressamente enunciato il diritto agli alimenti, senza peraltro parlare di alimenti strettamente necessari, per non creare un regime alimentare del tutto particolare al coniuge colpevole, che non sarebbe stato opportuno. DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 107
Al capo VI è stata data l'intestazione «Del regime patrimoniale della famiglia» che è sembrata più propria dell'altra «Dei rapporti patrimoniali tra coniugi», poichè la disciplina legislativa non concerne soltanto i rapporti tra i coniugi, ma si riflette anche sui terzi, estranei al consorzio familiare. Un più preciso coordinamento è stato realizzato tra la norma sull'immutabilità delle convenzioni matrimoniali e le disposizioni che consentono di stipularle dopo la celebrazione del matrimonio. Il nuovo testo, premesso il principio dell'immutabilità delle convenzioni dopo la celebrazione del matrimonio, consente che esse possano, nei casi previsti dalla legge, essere stipulate dopo la celebrazione del matrimonio, purchè non siano alterate le convenzioni già stabilite (art. 162).