Art. 162 c.c.

[1]Forma delle convenzioni matrimoniali.

[2]Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.

[3]La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

[4]((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194)).

[5]Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Testo vigente dal 6 maggio 1981, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art162 · fonte su Normattiva