Art. 1636 c.c.Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

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Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si e' verificata la perdita per caso fortuito di almeno la meta' dei frutti, l'affittuario puo' essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla meta'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 luglio 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1636 · fonte su Normattiva