Art. 1653 c.c. — Sostituzione del locatore all'affittuario
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Abrogato dal 9 marzo 1971 · versione 32 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Abrogato dal 9 marzo 1971 · versione 32 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 22 — Computo della durata del contratto
… affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel …
Art. 658 — Intimazione di sfratto per morosita'
Il locatore puo' intimare al conduttore , all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze…
Art. 1633
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11…
Art. 657 — Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
Il locatore o il concedente puo' intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale…
Art. 1650
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11…
Art. 1652 — Anticipazioni all'affittuario
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore e' tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La sezione dell'affitto si chiude con il regolamento dell'affitto a coltivatore diretto, o piccola affittanza, che dir si voglia; è preferibile però la denominazione di «affitto a coltivatore diretto», perchè essa mette subito in evidenza la caratteristica essenziale del contratto, che è quella indicata nell'art. 1647: coltivazione diretta da parte dell'affittuario, attuata con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia. Può anche essere impiegato lavoro altrui, eccezionalmente o stabilmente; ma prevalente deve essere quello dell'affittuario e della sua famiglia. Le dimensioni dell'affitto risultano commisurate alle possibilità di mantenere tale prevalenza. Se la famiglia colonica è numerosa, le dimensioni sono maggiori; minori nel caso inverso. Ma poichè talvolta questo criterio può condurre a conseguenze esorbitanti si è prevista la possibilità di determinare mediante norme corporative un limite massimo di estensione del fondo, per singole zone e colture. Nell'affitto a coltivatore diretto, se pure si svolge in forma d'impresa, domina il lavoro proprio del suo titolare, e di ciò tengono conto le fondamentali norme racchiuse negli articoli 1652 e 1653. Il piccolo affittuario, l'uomo della fatica gioiosa, secondo l'espressione mussoliniana, ha tesori di energie lavorative, ma scarseggia di capitale: il locatore lo sorregge con anticipazioni al saggio legale (art. 1652), lo sorregge con la sua diretta sostituzione integratrice (art. 1653), con la quale il locatore persegue, oltre che gli interessi propri e del coltivatore, anche quelli superiori e immanenti della produzione. DELL'APPALTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 699
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1653 · fonte su Normattiva