Art. 1653 c.c.Sostituzione del locatore all'affittuario

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Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possano compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, puo' sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilita' dell'art. 1618.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 marzo 1971 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1653 · fonte su Normattiva