Art. 1656 c.c. — Subappalto
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEI SUBAPPALTATORI Subappalto - Natura di contratto derivato - Oggetto del contratto - Conseguenze - Diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Maggiore di quella esigibile dall'appaltatore - Esclusione - Fattispecie. · APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE In genere.
Con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché nei rapporti tra di essi trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta).
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1667 Codice civileart. 1668 Codice civileart. 1670 Codice civile
Precedenti: 606654-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Natura derivata e autonomia del subappalto rispetto al contratto base - Conseguenze - Autorizzazione del committente - Costituzione di rapporto diretto tra committente e subappaltatore - Esclusione.
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.
Riguarda ancheart. 1655 Codice civile
Precedenti: 618898-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché nei rapporti tra di essi trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta).
Rv. 675292-01
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.
Rv. 673477-01
Collegamenti
Art. 119 — Subappalto
I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo l'accordo con…
Art. 1659 — Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera…
Art. 1662 — Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente…
Art. 8
… dell'esecuzione. 1. Il RUP: a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' degli stessi; b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi; c) vigila insieme al direttore dei…
Art. 31
… dei lavori. 2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti…
Art. 1674 — Morte dell'appaltatore
… di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'appalto, che nel codice del 1865 era considerato come sottospecie della locazione d'opera, acquista nel nuovo sistema una individualità autonoma, pur rivelando, nella disciplina per esso dettata, le traccie della sua origine. La caratteristica essenziale che ha permesso il differenziarsi dell'appalto dalla più semplice figura di contratto d'opera, regolata negli articoli 2222 e seguenti, non è data dal risultato, che in entrambi è un'opera o un servizio, ma dal fatto che nell'appalto vi è un'organizzazione ad impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore. Il risultato contrattuale non si raggiunge, in altri termini, direttamente attraverso il lavoro dell'appaltatore come attraverso il lavoro prevalentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d'opera, ma attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari, che l'appaltatore cura e gerisce a suo rischio: il confronto tra l'art. 1655 che definisce l'appalto e l'articolo 2222 che individua il contratto d'opera (nel quale si comprende anche il contratto tra colui che esercita una professione intellettuale e il cliente), mostra con sufficiente chiarezza, i concetti esposti. In sostanza, che l'appaltatore sia un imprenditore non è una premessa logica dell'istituto o comunque un elemento in astratto essenziale. La legge però, considerando che, là dove si ha una vera e propria organizzazione ad impresa, la disciplina giuridica del contratto posto in essere dall'imprenditore deve essere necessariamente diversa e più complessa di quella che deve darsi quando quell'organizzazione non esiste, ha ritenuto opportuno distinguere, sotto quel profilo, l'appalto dal contratto di opera, uniformandosi, del resto, al modo in cui la pratica intende queste due figure. Dopo ciò la nozione che l'art. 1655 dà del contratto di appalto deve riuscire sufficientemente chiara, dovendosi solo avvertire che la prestazione di un servizio a cui allude l'articolo suddetto deve intendersi sempre come risultato al pari del compimento di un'opera, e quindi non come semplice attività lavorativa; mentre l'elemento della gestione a rischio dell'appaltatore è richiesto per significare che l'organizzazione e l'impiego dei mezzi necessari alla produzione del risultato promesso è a rischio dell'appaltatore medesimo. Bisogna ancora notare che, quando oggetto dell'appalto è la prestazione di un servizio, non tutte le norme possono senz'altro trovare applicazione; e infatti, alcune di esse presuppongono che il risultato promesso sia una determinata opera materiale (cfr., ad esempio, art. 1669). Quando poi il servizio ha carattere continuativo o periodico, è possibile anzi che l'applicazione delle norme relative al contratto di somministrazione debba prevalere sull'applicazione delle norme relative all'appalto. Per tale ipotesi perciò l'art. 1677 dispone che debbano osservarsi, in quanto compatibili, le norme dell'appalto e quelle della somministrazione, lasciando così al giudice il compito di vedere quali tra le due categorie di norme siano idonee, per il loro contenuto e per la loro ratio, a integrare in concreto la disciplina legale del rapporto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 700
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1656 · fonte su Normattiva