Art. 1656 c.c.
Subappalto
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Subappalto
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEI SUBAPPALTATORI Subappalto - Natura di contratto derivato - Oggetto del contratto - Conseguenze - Diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Maggiore di quella esigibile dall'appaltatore - Esclusione - Fattispecie. · APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE In genere.
Con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché nei rapporti tra di essi trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta).
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1667 Codice civileart. 1668 Codice civileart. 1670 Codice civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1656 · fonte su Normattiva
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Natura derivata e autonomia del subappalto rispetto al contratto base - Conseguenze - Autorizzazione del committente - Costituzione di rapporto diretto tra committente e subappaltatore - Esclusione.
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.
Riguarda ancheart. 1655 Codice civile
Precedenti: 618898-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).