Art. 169 c.c. — Alienazione dei beni del fondo
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[1]L'atto di costituzione del patrimonio familiare deve essere trascritto se riguarda beni immobili.
[2]I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
[3]L'inalienabilita' dei beni costituenti il patrimonio familiare non e' opponibile ai creditori, il cui diritto e' sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito.
[4]Se la costituzione e' fatta da un terzo, l'inalienabilita' e' opponibile ai creditori del coniuge al quale e' attribuita la proprieta' dei beni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva