Art. 172 c.c. — Riduzione
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La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, e' soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva