Art. 1720 c.c.
Spese e compenso del mandatario
[1]Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
[2]Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva