Art. 174 c.c. — Sostituzione del coniuge amministratore
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Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni all'interesse della famiglia, il tribunale puo' affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva