Art. 1772 c.c.Pluralita' di depositanti e di depositari

[1]Se piu' sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.

[2]La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu' eredi, se la cosa non e' divisibile.

[3]Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta' di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1772 · fonte su Normattiva