Art. 1804 c.c.Obbligazioni del comodatario

[1]Il comodatario e' tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non puo' servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

[2]Non puo' concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

[3]Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante puo' chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1804 · fonte su Normattiva