Art. 1806 c.c. — Stima
Se la cosa e' stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento e' a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Se la cosa e' stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento e' a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1805 — Perimento della cosa
Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo…
Art. 1673 — Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia…
Art. 1812 — Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.…
Art. 1809 — Restituzione
Il comodatario e' obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne e' servito in conformita' del contratto. Se pero', durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della…
Art. 1804 — Obbligazioni del comodatario
Il comodatario e' tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non puo' servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non puo' concedere a un terzo il godimento della cosa senza il …
Art. 1807 — Deterioramento per effetto dell'uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui e' stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il comodato si può riferire tanto alle cose mobili, quanto agli immobili (art. 1803, primo comma); si distingue dal precario (art. 1810) perchè la cosa deve essere goduta dal comodatario per un tempo o per un uso determinato. Il comodato nel nuovo codice rimane con la caratteristica essenziale della gratuità (art. 1803, secondo comma); in modo che la promessa o la corresponsione di un compenso dà luogo ad una figura di contratto diverso, da identificarsi caso per caso. Si fa divieto al comodatario di concedere ad un terzo il godimento della cosa (art. 1804, secondo comma); e così, data la larga formulazione della norma, rimangono proibiti tanto il subcomodato, in conformità di altre moderne legislazioni, quanto qualsiasi cessione di godimento, con o senza corrispettivo. Il comodato ha di regola, come movente, l'interesse personale del comodatario; perciò sarebbe in antitesi col concetto stesso del contratto e con la fiducia su cui si basa, che il comodatario trasferisse a sua volta la cosa ad altri, e, peggio ancora, che la facesse oggetto di speculazione. Nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti a carico del comodatario, il codice del 1865 (art. 1808) comminava soltanto il risarcimento dei danni; la sanzione era insufficiente, e ad essa si è aggiunta espressamente (art. 1804, terzo comma), in conformità di quanto già ritentiva la dottrina, anche la facoltà del comodante di richiedere la restituzione immediata della cosa. Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa anche quando avrebbe potuto avvisare il comodante dell'urgenza e della necessità della spesa (art. 1808, secondo comma, in rapporto all'art. 1817 del codice del 1865). Da un lato è sembrato che il comodante fosse sufficientemente garantito, contro ogni abuso del comodatario, dal controllo del giudice sulla imprescindibilità della spesa; dall'altro è apparso eccessivo subordinare il rimborso di essa, come faceva il codice del 1865, alla difficile prova dell'impossibilità, da parte del comodatario, di dar avviso delle circostanze che avevano determinato il bisogno dell'anticipazione. A garanzia del suo rimborso rimane al comodatario, in base all'art. 2756, un diritto di ritenzione e di privilegio sui mobili che ha ricevuto in comodato. Il comodante può esigere la restituzione immediata della cosa comodata in caso di urgente ed impreveduto bisogna (art. 1809, secondo comma). Una volta accertato tale bisogno il giudice non ha più il potere discrezionale di obbligare o meno il comodatario a restituire, sulla considerazione di altre circostanze, come sembrava trarsi dalla disposizione dell'articolo 1816 cod. civ. del 1865. In coerenza poi con la natura particolare e con le finalità del contratto, nell'art. 1811 si è stabilito che, in caso di morte del comodatario, il comodante (naturalmente se non vi è patto in contrario), può esigere l'immediata restituzione della cosa, nonostante l'esistenza del termine. Con ciò si è estesa la disposizione dell'art. 1807, secondo comma, del codice del 1865, che limitava tale diritto soltanto al caso in cui il contratto fosse stato stipulato con particolare riferimento alla persona del comodatario. DEL MUTUO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 734
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1806 · fonte su Normattiva