Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE Surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. - Presupposti - Esistenza di una obbligazione attuale e liquida - Necessità - Esclusione - Rapporto preesistente tra solvens e debitore - Sufficienza - Fattispecie.
Condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., è la titolarità, in capo al solvens, di un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione, per la cui ricorrenza non è, peraltro, necessaria l'esistenza di un'obbligazione attuale e liquida (o comunque giudizialmente accertata) ma solo di un preesistente rapporto giuridico tra solvens e debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a surrogarsi nei diritti vantati da una banca nei confronti del debitore - nei limiti dei versamenti effettuati - in capo al terzo coobbligato in solido datore d'ipoteca che aveva pagato con fondi propri i ratei di mutuo, al fine di scongiurare l'esecuzione forzata nei propri confronti).
Cass. civ. n. 25369/2025Sez. 3Rv. 676287-01
Riguarda ancheart. 1203 Codice civile
Precedenti: 629036-01, 607929-01
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Mutuo di scopo - Onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti - Individuazione - Fondamento - Fattispecie. 96 <!-- pag. 97 --> Nel contratto di mutuo di scopo, l'onere della prova dell'effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti grava sulla parte mutuataria tenuta a realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato.
(In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, accogliendo parzialmente l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento di diniego del g.d. all'insinuazione al passivo di somme derivate da un contratto di mutuo ipotecario e di finanziamento chirografario, aveva posto a carico dell'istituto di credito la prova circa la finalizzazione dei finanziamenti).
Cass. civ. n. 22965/2025Sez. 1Rv. 675971-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 649529-01
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo - Onere della prova - A carico dell'attore - Contenuto. · PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova; ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Cass. civ. n. 20964/2025Sez. 2Rv. 675696-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 651538-02, 662545-01
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di mutuo - Natura reale - Perfezionamento - Consegna di assegno circolare accettato "come denaro contante" - Sufficienza.
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo.
Cass. civ. n. 19047/2025Sez. 2Rv. 675305-01
Riguarda ancheart. 1814 Codice civile
Precedenti: 616084-01
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Mutuo bancario - Tasso di interesse - Determinazione - Istruzioni della Banca d’Italia emanate ex art. 4 d. lgs. n. 385 del 1993 - Natura integrativa dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996 - Sussistenza - Conseguenze. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.
In tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto di mutuo bancario, i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia.
Cass. civ. n. 15104/2025Sez. 1Rv. 674809-01
Riguarda ancheart. 1815 Codice civileart. 4 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 2 legge 108/1996
Precedenti: 673206-02, 672283-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).