Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo della banca - Credito derivante da conto corrente - Utilizzo del "saldo zero" - Possibilità - Condizioni.
In tema di insinuazione al passivo del credito derivante da un rapporto di conto corrente, la banca creditrice, ove non disponga di tutti gli estratti conto, può avvalersi dello strumento semplificatorio del "saldo zero", purché deduca che, nei periodi anteriori, il saldo non sia mai stato a credito del correntista e la curatela, a sua volta, non deduca puntualmente il contrario sulla base dei documenti in suo possesso.
Cass. civ. n. 2241/2026Sez. 1Rv. 677592-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 650403-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Credito della banca - Deposito degli estratti conto - Contestazioni specifiche del curatore - Necessità - Valore probatorio dell'estratto conto - Non contestazione - Ammissibilità.
In tema di insinuazione al passivo di un credito da conto corrente bancario, il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza integra materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sicché, fermo l'onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della domanda e ferma l'inapplicabilità dell'art. 1832 c.c., grava invece sul curatore l'onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto, al fine di evitare che sul loro contenuto, ove il curatore sia parte costituita, possa maturare una non contestazione processuale.
Cass. civ. n. 2252/2026Sez. 1Rv. 677869-01
Riguarda ancheart. 1857 Codice civile
Precedenti: 650403-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE Obbligo di rendiconto della banca - Invio periodico degli estratti conto - Illegittimità delle appostazioni - Obbligo della banca di trasmissione di estratti rettificati - Esclusione.
Nel contratto di conto corrente bancario, l'invio periodico degli estratti conto esaurisce l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la precisazione che l'illegittimità delle appostazioni determinate dalla nullità di singole clausole contrattuali non fa sorgere l'obbligo, in capo alla banca, di procedere alla trasmissione di estratti rettificati relativamente a periodi già rendicontati.
Cass. civ. n. 32269/2025Sez. 1Rv. 676698-01
Riguarda ancheart. 1712 Codice civileart. 1857 Codice civileart. 119 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 643500-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Credito fondato su un mutuo - Onere probatorio - Data certa ex art. 2704 c.c. - Dimostrazione a prescindere dal documento - Ammissibilità. 27 <!-- pag. 28 --> · PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.
Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.
Cass. civ. n. 16631/2025Sez. 1Rv. 675417-01
Riguarda ancheart. 2704 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 666527-01, 668535-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).