Art. 1938 c.c. — Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
((La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito)). 86
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 febbraio 1992, n. 154
86La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 10 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 103 su Normattiva