Art. 1879 c.c. — Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta
[1]Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate.
[2]Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e' stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva